Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 302831 del 11.09.2020 è stata resa nota la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), da applicare al credito teorico oggetto di precedente comunicazione. Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, al punto 5.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10.07.2020 è stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto (60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020, entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario) moltiplicato per la percentuale di fruizione resa nota con distinto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione è pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro. Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari: all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%, con troncamento all’unità di euro; entro il limite di euro 60.000.
Ad ogni modo, l’importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.